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Esonero contributivo: le istruzioni dell'Inps

Pubblicato il 29 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

L’art. 1 comma 178 della Legge di Stabilità 2016 ha mantenuto, seppure con alcune variazioni, l’applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore del datore di lavoro, relativamente alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato realizzate nel corso dell’anno 2016.


Alla luce del sopramenzionato provvedimento, l’Inps si è attivato per dare alcune indicazioni e istruzioni al fine di ottimizzare la gestione degli adempimenti previdenziali relativi al detto esonero. Possono essere individuate 3 macro-aree oggetto di approfondimento da parte dell’Istituto previdenziale, così da semplificare il corposo contenuto della Circolare n. 57:

  1. premessa: spiegazione della natura dell’esonero e riepilogo delle condizioni per usufruirne;
  2. parte analitica: analisi dei requisiti per riconoscere il diritto all’incentivo e di casi particolari;
  3. parte tecnica: istruzioni relative alla compilazione dell’UNIEMENS da parte dei datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo e istruzioni contabili.

La Legge di Stabilità 2016 riconosce ai datori di lavoro l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali e stabilisce che tale esonero non può essere superiore ad € 3.250 su base annua. L’Istituto previdenziale ha voluto fornire delucidazioni in merito ai contributi oggetto di esonero, specificando, pertanto, l’esclusione dal computo di:

  • premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • eventuale contributo al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR di cui all’art. 2120 c.c.;
  • eventuale contributo ai fondi di solidarietà bilaterale, di solidarietà bilaterale alternativi, di solidarietà residuale, di integrazione salariale;

  • contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento:

·  contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;


· contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;


· contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;


·  contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;


·  contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.