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Lavoro supplementare nel part-time: niente licenziamento in caso di rifiuto

Pubblicato il 29 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il rifiuto da parte del lavoratore di svolgere lavoro “supplementare” nel part time, ossia quella prestazione svolta oltre l’orario di lavoro concordato tra le parti ed entro il limite del tempo pieno (in genere stabilito in 40 ore settimanali, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi), non può mai integrare il licenziamento per giustificato motivo.


È una delle conseguenze derivanti dal D.Lgs. n. 81/2015 che, dal 25 giugno 2015, ha accorpato in un unico codice tutti gli istituti contrattuali. Si ricorda che la precedente disciplina prevedeva il lavoro supplementare solo per i rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale.


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