Bocciato dai giudici tributari l’uso strumentale della denuncia per reati penali allo scopo di raddoppiare il termine per gli accertamenti. Per la CTR di Roma, che richiama anche le previsioni della Legge di Stabilità 2016, se l’ufficio non fornisce la prova sull’avvenuta comunicazione della denuncia all’autorità giudiziaria, è illegittimo il raddoppio dei termini (sentenza n. 951/2016, pronunciata il 19 gennaio 2016, depositata il 22 febbraio 2016).