Notizia

Sdoganamenti anche presso l’impresa

Pubblicato il 26 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


Il 1° maggio entra in vigore il nuovo codice doganale dell’Unione Europea (Regolamento 952/2013/Ue) e porta con sé notevoli novità. La UE ha, infatti, rinnovato la disciplina sugli scambi internazionali adottando complessi provvedimenti di carattere regolamentare che innovano profondamente il quadro dei regimi do­ganali speciali, dei perfezionamenti e dei depositi, della rappresentanza, del valore in dogana o, ancora, delle procedure di sdoganamento in house. Tra le novità, la ridefinizione del concetto di esportatore, al quale è richiesto l’onere dello stabilimento nella UE. Novità si registrano anche per le procedure di sdoganamento presso i locali delle imprese. La cosiddetta domiciliata è superata dall’estensione totale della sola modalità cosiddetta normale. Gli operatori possono ora scegliere di operare, sostanzialmente con le medesime moda­lità, sia in dogana sia presso luoghi privati approvati, inviando indistintamente le dichiarazioni a seconda della localizzazione delle merci. Con il nuovo perfezionamento attivo, poi, dal 1° maggio le merci potranno essere introdotte in sospensione dai dazi e, una volta deciso il loro impiego, essere solo parzialmente soggette a imposizione, senza vincoli di necessaria riesportazione a monte. Novità poi su valore e origine delle merci. In tema di valore, il nuovo codice ridefinisce il concetto di valore di transazione e della relativa forfettizzazione, stressando l’attenzione sui cosiddetti intangibles (prestazioni di servizio e beni immateriali), ora da valutare dal punto di vista, soprattutto, contrattuale. In materia di royalties, in particolare, si registra una nuova disci­plina applicativa che le imprese importatrici devono ora considerare con speciale interesse.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).