Il 1° maggio entra in vigore il nuovo codice doganale dell’Unione Europea (Regolamento 952/2013/Ue) e porta con sé notevoli novità. La UE ha, infatti, rinnovato la disciplina sugli scambi internazionali adottando complessi provvedimenti di carattere regolamentare che innovano profondamente il quadro dei regimi doganali speciali, dei perfezionamenti e dei depositi, della rappresentanza, del valore in dogana o, ancora, delle procedure di sdoganamento in house. Tra le novità, la ridefinizione del concetto di esportatore, al quale è richiesto l’onere dello stabilimento nella UE. Novità si registrano anche per le procedure di sdoganamento presso i locali delle imprese. La cosiddetta domiciliata è superata dall’estensione totale della sola modalità cosiddetta normale. Gli operatori possono ora scegliere di operare, sostanzialmente con le medesime modalità, sia in dogana sia presso luoghi privati approvati, inviando indistintamente le dichiarazioni a seconda della localizzazione delle merci. Con il nuovo perfezionamento attivo, poi, dal 1° maggio le merci potranno essere introdotte in sospensione dai dazi e, una volta deciso il loro impiego, essere solo parzialmente soggette a imposizione, senza vincoli di necessaria riesportazione a monte. Novità poi su valore e origine delle merci. In tema di valore, il nuovo codice ridefinisce il concetto di valore di transazione e della relativa forfettizzazione, stressando l’attenzione sui cosiddetti intangibles (prestazioni di servizio e beni immateriali), ora da valutare dal punto di vista, soprattutto, contrattuale. In materia di royalties, in particolare, si registra una nuova disciplina applicativa che le imprese importatrici devono ora considerare con speciale interesse.