I contribuenti in regime forfettario che intendono cessare l’attività, in presenza di cessioni o prestazioni non ancora riscosse, non possono procedere alla chiusura della partita Iva e devono continuare a compilare il quadro LM, a meno che non decidano di imputare redditualmente i ricavi/compensi corrispondenti, nonostante non siano ancora stati incassati. È uno dei passaggi più delicati della circolare n. 10/E/2016 (paragrafo 4.3.5) e può considerarsi una posizione oramai consolidata delle Entrate su tutti i regimi caratterizzati dal criterio di cassa (professionisti, minimi, etc.). Secondo l’Agenzia, quando esistono rapporti giuridici pendenti, l’attività non può dirsi cessata e la mancata manifestazione numeraria (incasso) impedisce, in regimi che non applicano il principio di competenza, di poter attribuire, anche fiscalmente, il credito al titolare, mantenendolo “in ostaggio” degli adempimenti dichiarativi sotto il profilo reddituale e Iva. Questo perdurare della posizione fiscale del contribuente, salvo anticipazione volontaria degli effetti reddituali e degli adempimenti Iva, ha suscitato in passato la perplessità delle categorie professionali (si veda la circolare n. 1/IR/2008 del Cndcec), anche perché difforme da precedenti orientamenti della stessa Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 475455/1991), mentre è stata in questi giorni confermata dalle SS.UU. della Cassazione (sentenza n. 8059/2016).