Con la circolare n. 11/E/2016 l’Agenzia delle entrate ha risposto a molte delle questioni sollecitate dagli operatori per l’applicazione del regime patent box. Tra le tematiche trattate, i chiarimenti relativi alle modalità di determinazione del reddito agevolabile erano quelli più attesi. Sul punto, la relazione illustrativa al decreto già chiariva che il “contributo economico” consisterebbe in un “reddito figurativo” riferibile ai beni immateriali e incorporato nel reddito rinveniente dall’attività svolta dal contribuente. La circolare n. 11/E/2016 chiarisce che tale “reddito figurativo” (o perdita) è il risultato di un “c/economico virtuale” che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della royalty implicita sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene ceduto o del servizio prestato e, per la parte dei componenti negativi, di tutti i costi diretti e indiretti, fiscalmente deducibili, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale. Quanto ai metodi da utilizzare per il calcolo della “royalty implicita”, la circolare 11 precisa che i metodi da preferire sono il metodo del confronto del prezzo (Cup) e quello della ripartizione dei profitti (profit split).