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La forza maggiore non fa perdere il beneficio prima casa

Pubblicato il 28 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Ulteriore inversione della giurisprudenza di legittimità sull’onere del compratore di trasferire la sua residenza, entro 18 mesi dal rogito, nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa”: dopo che la sentenza della Cassazione n. 2616 del 10 febbraio 2016 aveva negato il beneficio fiscale al contri­buente che non fosse riuscito a trasferire la sua residenza per ragioni di «forza maggiore», la sentenza n. 8351 del 27 aprile, in aperto contrasto con la precedente, riconosce invece l’adducibilità della forza maggiore come esimente rispetto alla decadenza dal beneficio fiscale per mancato trasferimento della residenza del contribuen­te acquirente.

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Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitutiva 18% + 3% ...

Scadenza del 21 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i versamenti relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell&rsquo...

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d’imposta esistenti ne...