In materia di «chiarezza e motivazione degli atti», le cartelle emesse dall’ente della riscossione devono essere annullate se riportano una fattispecie normativa «diversa» da quella contestata al contribuente; in particolare, se il provvedimento in parola è il primo notificato all’interessato, deve essere allegato il documento/atto, il quale giustifica l’origine del debito fiscale (articolo 7, L. 212/2000). A queste conclusioni sono approdati i giudici della CTP Lucca con la recente sentenza n. 136/16 depositata in data 26 febbraio 2016.