Con l’avvicinarsi del termine di approvazione del bilancio diverse imprese con i requisiti per beneficiare del credito di imposta per ricerca e sviluppo si trovano a fronteggiare i dubbi suscitati da un recente chiarimento delle Entrate secondo cui la certificazione della documentazione contabile dovrebbe essere effettuata entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
In merito a questo adempimento, la circolare 5/E/2016 ha precisato che ai fini della fruizione del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo la documentazione «va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo». La precisazione però non risolve i problemi applicativi per le imprese che hanno i requisiti per beneficiare dell’agevolazione in quanto né la norma primaria (Legge 190/2014), né il decreto ministeriale di attuazione del 27 maggio 2015 stabiliscono alcun termine entro cui la documentazione contabile debba essere certificata, oltre al fatto che tali chiarimenti sono stati resi solo recentemente a ridosso dell’approvazione dei bilanci e non tutte le aziende dispongono delle risorse e mezzi necessari per fronteggiare in breve tempo a tale nuovo adempimento.