Notizia

Ristrutturazione, l’accordo si estende alla banca estranea

Pubblicato il 29 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Gli effetti dell’accordo di ristrutturazione del debito (articolo 182-septies, comma 2, della Legge fallimentare) si estendono al creditore bancario non aderente, se, in presenza degli altri presupposti, risulta con chiarezza che il ricorso e la documentazione dell’accordo gli sono stati notificati ed egli ha comunicato di non volersi opporre alla richiesta di estensione degli effetti. Lo dice il Tribunale di Parma (decreto 7/2016 del 27 aprile), omologando l’accordo proposto da un debitore in crisi che chiedeva di estenderlo a un creditore non aderente.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).