Gli effetti dell’accordo di ristrutturazione del debito (articolo 182-septies, comma 2, della Legge fallimentare) si estendono al creditore bancario non aderente, se, in presenza degli altri presupposti, risulta con chiarezza che il ricorso e la documentazione dell’accordo gli sono stati notificati ed egli ha comunicato di non volersi opporre alla richiesta di estensione degli effetti. Lo dice il Tribunale di Parma (decreto 7/2016 del 27 aprile), omologando l’accordo proposto da un debitore in crisi che chiedeva di estenderlo a un creditore non aderente.