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Ristrutturazione, l’accordo si estende alla banca estranea

Pubblicato il 29 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Gli effetti dell’accordo di ristrutturazione del debito (articolo 182-septies, comma 2, della Legge fallimentare) si estendono al creditore bancario non aderente, se, in presenza degli altri presupposti, risulta con chiarezza che il ricorso e la documentazione dell’accordo gli sono stati notificati ed egli ha comunicato di non volersi opporre alla richiesta di estensione degli effetti. Lo dice il Tribunale di Parma (decreto 7/2016 del 27 aprile), omologando l’accordo proposto da un debitore in crisi che chiedeva di estenderlo a un creditore non aderente.

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Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...