Notizia

Alla banca la proprietà del bene in garanzia

Pubblicato il 06 maggio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Offrire alla banca mutuante un nuovo ed efficiente strumento di garanzia alternativo alla tradizionale ipoteca (con lo stimolo che, di conseguenza, ne deriva per la concessione del credito da parte delle banche), puntando sul fatto di evitare le inevitabili tempistiche proprie delle procedure esecutive in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite da ipoteca: è questa la finalità del nuovo istituto, introdotto dal D.L. 59/2016, consistente nel trasferimento alla banca di un bene immobile sotto la condizione sospensiva dell’inadempimento del mu­tuatario: in sostanza, se il mutuatario è inadempiente, l’immobile viene trasferito alla banca e questa lo può poi direttamente vendere, senza far luogo a una procedura esecutiva giudiziale, al fine di compensare, con il rica­vato dalla vendita, il proprio credito (avendo comunque già restituito al mutuatario inadempiente, prima della vendita “forzata” e indipendentemente da essa, la differenza tra il valore di stima dell’immobile dato in garanzia e l’importo del debito).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 31 maggio 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di aprile relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggett...

Scadenza del 01 giugno 2026
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico, utilizzando l’apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative:ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili);al primo trimestre (soggetti...

Scadenza del 01 giugno 2026
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coo...

Scadenza del 01 giugno 2026
Rottamazione-quater

Versamento dodicesima rata (di max 18) di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione-quater”.È riconosciuta la “tolleranza” di 5 giorni e pertanto il versamento &egr...