È illegittimo l’accertamento analitico-induttivo fondato sulla mera applicazione di una bassa percentuale di ricarico da parte del contribuente: non si tratta, infatti, di una presunzione grave, precisa e concordante, idonea a giustificare la pretesa. Ad affermare questo principio è la CTP di Bolzano, con la sentenza n. 61/01/2016 depositata il 21 aprile.