Restano al palo i livelli reddituali per l’erogazione degli ANF. Infatti, per effetto della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015, risultata pari a – 0,1%, e dell’art. 1, co. 287 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2015), la quale prevede l’impossibilità che tale variazione possa essere inferiore a zero, restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Dunque, il primo limite reddituale minimo nei nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, è pari a 14.383,37 euro. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 92/2016.