La maggiorazione dell’ammortamento o del canone di leasing deve essere dedotta nel periodo di competenza e non può essere “recuperata” in quelli successivi. Inoltre se il bene o il contratto di leasing è ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione le quote di maggiorazione già dedotte non devono essere “restituite” ma quelle restanti non possono essere utilizzate né dal cedente né dal cessionario. Sono i più importanti chiarimenti forniti nella circolare n. 23/E di ieri in merito alle modalità di fruizione della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi.