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Il costo del distacco non va ripreso

Pubblicato il 27 maggio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Come gestire il distacco di personale ai fini Irap?  Nonostante una circolare (la n. 22/E/2015) e un provvedimento di modifica alle istruzioni del modello dichiarativo (5 maggio 2016 n. 66823) non è semplice rispondere: il cam­bio di indirizzo sull’impresa distaccante riferito alla “nuova” deduzione residuale sul personale a tempo indeter­minato (comma 4-octies dell’articolo 11, D.Lgs. 446/1997) non consente di comprendere quale sia il comporta­mento corretto del distaccatario né se le novità riguardino solo tale deduzione o, più comprensibilmente, tutte le deduzioni sul personale. Se appare evidente che l’Agenzia ritiene che la deduzione di cui al comma 4-octies vada fruita dalla distaccante, che ora rende imponibile il riaddebito dei relativi costi, meno chiaro è come si deb­ba comportare la distaccataria. Dato per scontato che essa non debba subire un aggravio (essendo il tutto nato dall’introduzione di una nuova deduzione), i comportamenti possibili sono due: deduce il costo del personale in distacco (voce B.7 del conto economico, Oic 12, paragrafo 58) senza riprenderlo a tassazione nel modello Irap, disapplicando quindi l’articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto Irap; riprende in prima battuta a tassazio­ne detti costi al rigo IC51, ma poi effettua anch’essa le deduzioni previste dall’articolo 11. In attesa di chiarimenti, si ritiene che la soluzione più corretta sia la prima.

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