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Plusvalenze senza automatismi

Pubblicato il 29 maggio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Stop (retroattivo) agli accertamenti sulle plusvalenze da cessione di immobili e aziende, quando sono fondati solamente sulla presunzione che il valore accertato ai fini dell’imposta di registro corrisponda all’importo incassato dal venditore. A definire come «non più sostenibile» questa presunzione (finora prevalente nella giurisprudenza della Suprema corte) è la stessa Corte di Cassazione, con le due pronunce 6135 del 30 marzo e 7488 del 15 aprile. Il cambio di direzione si deve all’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 3, D.Lgs, 147/2015 (decreto internazionalizzazione). La natura interpretativa della disposizione (evidenziata anche dalla relazione di accompagnamento) è stata affermata anche dalle due pronunce della Suprema corte, che hanno applicato la disposizione del D.Lgs. 147 a due accertamenti notificati una decina di anni fa. Il cambio di rotta della Cassazione (indotto dal Legislatore) ha come conseguenza che in tutti i procedimenti pendenti acquisirà rilevanza la motivazione addotta dagli uffici per fondare la pretesa di tassare un maggior corrispettivo.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
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Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...