Molte conferme, nella circolare n. 23/E, circa l’identificazione dei beni che possono fruire del super-ammortamento e delle relative modalità di acquisizione. La circolare è utile poiché l’agevolazione interessa già la determinazione dell’imponibile fiscale da dichiarare nel modello Unico 2016. La maggiorazione del 40% riguarda solo i beni materiali e, di conseguenza, non può spettare per beni immateriali. Inoltre, i beni devono essere strumentali, con la conseguenza che ne sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (i cosiddetti bene-merce), quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo. L’agevolazione spetta al comodante per i beni concessi in comodato d’uso a terzi, a condizione che i beni siano utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e che cedano le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante. I beni materiali strumentali devono anche essere nuovi. In merito alla territorialità dell’investimento, non è richiesto il suo utilizzo in una struttura aziendale situata in Italia; sono infatti agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia, vale a dire anche i beni situati presso stabili organizzazioni estere di imprese italiane che non abbiano optato per la branch exemption.