Notizia

Bonus anche per i beni all’estero

Pubblicato il 31 maggio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Molte conferme, nella circolare n. 23/E, circa l’identificazione dei beni che possono fruire del super-ammortamento e delle relative modalità di acquisizione. La circolare è utile poiché l’agevolazione interessa già la determinazione dell’imponibile fiscale da dichiarare nel modello Unico 2016. La maggiorazione del 40% riguarda solo i beni materiali e, di conseguenza, non può spettare per beni immateriali. Inoltre, i beni devono essere strumentali, con la conseguenza che ne sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (i cosiddetti bene-merce), quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo. L’agevolazione spetta al comodante per i beni concessi in comodato d’uso a terzi, a condizione che i beni siano utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e che cedano le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante. I beni materiali strumentali devono anche essere nuovi. In merito alla territorialità dell’investimento, non è richiesto il suo utilizzo in una struttura aziendale situata in Italia; sono infatti agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia, vale a dire anche i beni situati presso stabili organizzazioni estere di imprese italiane che non abbiano optato per la branch exemption.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 maggio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’ingeg...