Se l’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, l’imputazione temporale di questi deve avvenire secondo le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir che si applicano anche ai soggetti esercenti arti e professioni, nonché ai soggetti Ias, per i quali dunque, sotto questo profilo, non rilevano i diversi criteri Ias di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio. Per i beni in leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario, salvo nell’ipotesi in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, poiché in tal caso diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Per quelli realizzati in economia, anche se iniziati prima del 15 ottobre 2015, ovvero non finiti entro il 31 dicembre 2016, ai fini della determinazione dell’acquisizione, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, e concernenti la progettazione, i materiali acquistati ovvero prelevati dal magazzino, quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene, la mano d’opera diretta, gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene, i costi industriali imputabili all’opera.