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Studi di settore, meno informazioni

Pubblicato il 31 maggio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


Prime semplificazioni in arrivo per gli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2015. A confermarlo è la circolare n. 24/E/2016 di ieri con la quale l’Agenzia passa in rassegna le principali novità applicabili agli studi di settore che dovranno essere elaborati con il modello Unico 2016. Da quest’anno è infatti confermata l’eliminazione dell’obbligo di presentare i modelli Ine (Indicatori di normalità economica) e il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria. Più snella anche la compilazione di alcuni dati extracontabili del modello, fra cui si segnala la composizione del quadro A legato al personale impiegato nell’attività, dove sono state accorpate le informazioni richieste con riferimento alle diverse figure professionali dei dipendenti e degli altri addetti all’attività (righi A02 e seguenti del modello). Infine nel quadro F, con lo scopo di semplificarne la struttura, per gli studi evoluti nel periodo d’imposta 2015 analogamente a quanto avvenuto già lo scorso anno è stato accorpato il contenuto dei righi F14 e F15. Oggetto di approfondimento della circolare sono anche le novità che interessano specificatamente la modulistica contabile (quadri F e G) tra le quali maxiammortamenti e patent box, nonché le modalità di indicazione dei dati Iva ai fini del calcolo dell’aliquota media in caso di split payment.

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Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

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Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...