I cessionari non stabiliti dovranno registrarsi ai fini Iva in Italia per assolvere l’obbligo del reverse charge sugli acquisti di console da gioco, tablet, Pc e laptop (cioè pc portatili). Questa è l’importante precisazione fornita in merito all’individuazione del debitore d’imposta dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 21/E/2016. In base alle regole generali, per le cessioni di beni e di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti nei confronti di «soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato», il debitore d’imposta è individuato nel cessionario del bene o nel committente del servizio, cosiddetto reverse charge “esterno” (17, secondo 2, D.P.R. 633/1972). In mancanza di un esplicito riferimento al luogo di stabilimento del destinatario nella norma speciale, “il debitore Iva è da individuarsi in ogni caso nel cessionario, ove soggetto passivo ai fini Iva, anche se non avente né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini Iva in Italia” (risoluzione n. 28/E/2012). Ne consegue che, per assolvere il predetto obbligo di reverse charge, il cessionario - in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato - dovrà identificarsi ai fini Iva in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale.