L’Inps segnala la notizia di reato alla procura della Repubblica in caso di conguaglio indebito effettuato dal datore di lavoro per somme non corrisposte al lavoratore.
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 37/003674/16, ha espresso un parere sull’applicabilità del reato previsto dall’articolo 316-ter del Codice penale (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) da parte degli organi ispettivi.
Ai fini della riconducibilità della fattispecie concreta alla previsione di cui al 316 ter, comma 1 e 2 c.p., occorre poter individuare un abuso non fraudolento per il conseguimento di pubbliche sovvenzioni, in particolare, attraverso:
a) la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;
b) l'utilizzo di tali dichiarazioni o documenti;
c) l'omissione d’informazioni dovute.
Affinché il reato si perfezioni ciascuna di queste condotte deve aver causato l'effettivo conseguimento dell'indebito, mentre il reato non si consuma finché l'autore della condotta illecita, o un terzo, non abbiano effettivamente percepito l'indebita erogazione.
Oggetto del quantum indebitamente percepito debbono essere «contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni delle stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici, o dalle Comunità Europee» ove la nozione di "contributo" va intesa, quale "conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante e tale apporto non può essere limitato alle sole elargizioni di danaro".