Notizia

Conguagli indebiti e segnalazioni alla procura

Pubblicato il 07 giugno 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

L’Inps segnala la notizia di reato alla procura della Repubblica in caso di conguaglio indebito effettuato dal datore di lavoro per somme non corrisposte al lavoratore.


Il Ministero del Lavoro, con nota n. 37/003674/16, ha espresso un parere sull’applicabilità del reato previsto dall’articolo 316-ter del Codice penale (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) da parte degli organi ispettivi.


Ai fini della riconducibilità della fattispecie concreta alla previsione di cui al 316 ter, comma 1 e 2 c.p., occorre poter individuare un abuso non fraudolento per il conseguimento di pubbliche sovvenzioni, in particolare, attraverso:


a)  la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;


b)  l'utilizzo di tali dichiarazioni o documenti;


c)  l'omissione d’informazioni dovute.


Affinché il reato si perfezioni ciascuna di queste condotte deve aver causato l'effettivo conseguimento dell'indebito, mentre il reato non si consuma finché l'autore della condotta illecita, o un terzo, non abbiano effettivamente percepito l'indebita erogazione.


Oggetto del quantum indebitamente percepito debbono essere «contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni delle stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici, o dalle Comunità Europee» ove la nozione di "contributo" va intesa, quale "conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante e tale apporto non può essere limitato alle sole elargizioni di danaro".

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio ...

Scadenza del 16 settembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).