Nell’ambito delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro che disciplinano la reperibilità dei lavoratori del settore privato, sono state individuate le circostanze che danno diritto all’esonero da questo obbligo.
Pertanto sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati le cui assenze siano connesse con:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
La Circolare 95 del 7 giugno 2016 fornisce i requisiti e le condizioni per l’applicazione della normativa relativa alle esenzioni e ha in allegato le linee guida per l’individuazione delle patologie che ne danno diritto.