Pubblicate, sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 132/2016, le disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenute nel Decreto 26 maggio 2016, attuative del regime speciale per il rientro dei cervelli, i lavoratori “impatriati”, ex art. 16 del D.Lgs. 147/2015. Chiarite dal MEF le categorie di lavoratori a cui spettano tali agevolazioni fiscali:
a) i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa è svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
c) l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta;
d) i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai Decreti Legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.