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Come cambia il collocamento dei disabili

Pubblicato il 14 giugno 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Nuovo restyling per la Legge n. 68/1999 a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni n. 151 del 14 settembre 2015 che ha recepito quanto previsto dalla Legge n. 183/2014 in materia di disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.


Numerose sono le novità introdotte dagli artt. da 1 a 13 del citato D.Lgs. N. 151/2015 decorrenti dal 24 settembre 2015 data di entrata in vigore del decreto e che hanno avuto riflessi immediati già dal 2016 per quanto riguarda la compilazione del prospetto informativo ed altri la cui efficacia è demandata al 1° gennaio 2017.


Le principali novità riguardano l’estensione dei soggetti beneficiari, l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili (dal 1/1/2017), l’esclusione dalla base di computo dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o della capacità lavorativa superiore al 45%. Inoltre, esiste la possibilità, per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, di autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne i medesimi addetti, versando un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, l’esonero parziale dal 60% all’80% concesso ai datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili fino alla richiesta nominativa di avviamento con facoltà di preselezione delle persone con disabilità.


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