La circolare n. 20 dell’Agenzia delle entrate chiarisce l’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata Iva del 4% per i prodotti editoriali, dopo le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. Il comma 637, articolo 1 della legge 208/2015 ha infatti modificato l’articolo 1, comma 667, L. 190/2014, che, nell’attuale formulazione dispone : «Ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni (aliquota Iva del 4% ndr), sono da considerare giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, tutte le pubblicazioni identificate da codice Isbno Issn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica». L’Agenzia ha chiarito che l’aliquota Iva del 4% è applicabile anche alle operazioni di messa a disposizione “online”, per un periodo di tempo determinato, dei prodotti editoriali precedentemente indicati. La fruizione dei prodotti editoriali online può avvenire mediante l’utilizzo di siti web o di piattaforme elettroniche, ivi compresa la consultazione di biblioteche online che prevedono una serie di servizi aggiuntivi, quali ricerche, inserimento di commenti e stampa. Viceversa l’Agenzia, in relazione alla nuova definizione di libri, identificati con codici Isbn, e altri prodotti editoriali (pubblicazioni in serie come periodici, quotidiani o riviste, annuari eccetera), identificati con codici Issn, assume un’interpretazione restrittiva, affermando che ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4%, l’indicazione dei codici Isbn e Issn (al pari della registrazione dei periodici ex lege 47/1948), è una condizione necessaria, ma non sufficiente.