La Cassazione estende anche al passato le nuove tutele sull’accertamento delle plusvalenze introdotte dal decreto internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015). Il maggior valore definito ai fini dell’imposta di registro non può essere assunto neanche per il passato come presupposto per la rettifica della plusvalenza nell’ambito delle imposte sui redditi. Ad affermarlo è l’ordinanza della Cassazione 11543/2016 del 6 giugno.