Il regime Iva dei servizi socio-sanitari e assistenziali resi dalle cooperative sociali, in particolare quelli resi in favore di soggetti svantaggiati, è stato oggetto di numerose modifiche normative nel corso degli anni. In ultimo la Legge di Stabilità per il 2016 la quale, al fine di uniformare la normativa italiana a quella della UE, ha introdotto l’aliquota Iva del 5% per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali e i loro consorzi, sia direttamente sia sulla base di contratti di appalto e di convenzioni in generale, a determinate categorie di soggetti svantaggiati, tra cui minori, anziani, disabili e altri. Tale nuovo regime è entrato in vigore dal 1° gennaio 2016, con riferimento alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge. Di conseguenza, come precisato anche da Assonime nella circolare n. 15/2016 del 13 maggio scorso, le cooperative sociali e i loro consorzi, per i contratti stipulati, rinnovati e prorogati entro il 31 dicembre 2015, continueranno ad applicare l’aliquota ridotta del 4% ai sensi del numero 41-bis, Tabella A, Parte II o, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di optare per il regime di maggior favore, applicheranno l’esenzione ex articolo 10, D.P.R. 633/1972 qualora si tratti di prestazioni per le quali è prevista contemporaneamente l’aliquota ridotta e l’esenzione