Il condono non “annulla” il credito Iva, poiché è sempre necessario un controllo della sussistenza dei requisiti sostanziali. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 12313/2016 depositata ieri.
Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.
Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.
Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).