Al contribuente che ha comprato la “prima casa” entro il 2014 non si possono revocare le agevolazioni con la contestazione che si trattava di una casa “di lusso” (nel caso concreto: per ragioni di superficie eccessiva rispetto ai limiti prescritti dalla legge) se l’abitazione è classificata nella categoria catastale A/2. Lo ha stabilito la CTP di Pesaro nelle sentenze gemelle n. 418/4/16 e n. 419/4/16 del 30 maggio 2016.