Nel caso in cui il contribuente, che ha invocato le agevolazioni «prima casa» per l’acquisto di una seconda unità immobiliare, non sia in grado di rispettare la previsione che evita la decadenza, può presentare entro il termine prescritto (un anno dall’acquisto della seconda unità), un’istanza alle Entrate riversando solo il differenziale delle imposte e gli interessi, senza applicazione della sanzione (30%). E, se regolarizza dopo il termine, può ridurre l’ammontare della sanzione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. Lo precisa la circolare 27/E dello scorso 13 giugno emanata dall’Agenzia delle entrate per fornire talune precisazioni sulla fiscalità immobiliare, in occasione dei 130 anni del catasto.