Anche alle istanze di voluntary disclosure formulate anteriormente all’entrata in vigore della L. 186/2014 non si applica il raddoppio dei termini per l’accertamento e la misura delle sanzioni deve essere parametrata con riguardo alla legge più favorevole sopravvenuta. A esprimere questi principi di diritto sono state due sentenze di merito, depositate a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, e cioè la CTP Genova n. 1110/13/2016 depositata il 5 maggio 2016 e la CTP Mantova n. 100/02/2016 depositata il 13 maggio 2016.