Dopo oltre 20 giorni dalla scadenza, il Mef non ha ancora emanato il decreto necessario per l’operatività del nuovo istituto sull’esecutività provvisoria delle sentenze in favore del contribuente. L’assenza di questo provvedimento blocca di fatto l’entrata in vigore di uno degli aspetti più interessanti della riforma del contenzioso tributario, con la conseguenza che il ritardo potrebbe produrre danni gravi a tutti quei contribuenti che, pur vedendo riconosciute le proprie ragioni dal giudice tributario, non possono ottenere le somme spettanti. Il D.Lgs. 156/2015 ha esteso alle sentenze emesse dai giudici tributari, provinciali e regionali, favorevoli al contribuente, le regole vigenti nel rito civile e amministrativo in tema di esecutività immediata. Con una disposizione transitoria è stato previsto che per i rimborsi oltre i 10.000 euro, diversi dalle spese di lite, il giudice possa subordinare l’esecutività - e quindi il pagamento in favore del contribuente - alla presentazione di una garanzia, la cui durata, termini e modalità devono essere stabiliti da un decreto del Mef che ancora non è stato emanato. Per l’Agenzia delle entrate (circolare n. 38/E/2015), la mancanza del provvedimento comporta la non entrata in vigore di tutte le nuove previsioni sull’esecutività delle sentenze, a prescindere che siano richieste o meno le garanzie dal giudice. L’interpretazione non appare condivisibile e vi è da sperare che venga presto smentita dai giudici. Appare evidente infatti che il decreto del Mef (non emanato) debba riguardare esclusivamente le caratteristiche della garanzia e che pertanto esso risulta del tutto irrilevante per: le sentenze riferite a rimborsi inferiori a 10.000 euro; le spese di lite; tutte le ipotesi in cui il giudice decida di non subordinare l’esecutività del rimborso a una garanzia.