Per le imprese
e le società soggette agli studi di settore, sono stati prorogati dal 16 giugno al 6 luglio 2016 anche i versamenti eccedenti i minimali dei contributi previdenziali Inps, artigiani o commercianti, dovuti dall’imprenditore o dai soci lavoratori. Attenzione, però, che per i soci di Srl non in trasparenza fiscale, la proroga vale solo per questi contributi Inps e non anche per le altre imposte di Unico, come l’Irpef, le addizionali, eccetera, che dovevano essere pagate entro la scadenza ordinaria del 16 giugno 2016 (18 luglio con la maggiorazione dello 0,4%). Quest’anno, poi, per la determinazione della base imponibile Inps per artigiani e commercianti, vanno valutate attentamente le due sentenze della Corte di Appello dell’Aquila del 25 giugno 2015, la n. 752 e la n. 774 (identiche nel contenuto), che hanno sostenuto (contrariamente a quanto detto dall’Inps nelle circolari 16 luglio 2001, n. 140 e 12 giugno 2003, n. 102), che al reddito dell’impresa, per cui si è iscritti nella relativa gestione previdenziale, non va sommata la quota di reddito maturato nell’anno dalle Srl in cui si partecipa come soci. Se si sceglie di adeguarsi a questa interpretazione, si ritiene, comunque, che l’esclusione sia possibile solo per le Srl senza trasparenza fiscale.