È fissato al 30 giugno il termine ultimo per i datori di lavoro per la verifica dell’effettiva fruizione da parte del lavoratori, delle ferie per l’anno 2014, allo scopo di evitare delle sanzioni.
Come risaputo, l’obbligo di garantire un periodo annuale di ferie retribuite ai dipendenti è stabilito dall’art. 36 della Costituzione, dal D.Lgs. 66/2003 e dal Codice civile; è considerato un diritto “irrinunciabile” del lavoratore, la cui durata non può essere inferiore alle 4 settimane, ovverosia 28 giorni di calendario.
In particolare, si ricorda che per quanto riguarda la fruizione delle ferie per l’anno 2014 comporta la necessità che il datore di lavoro abbia innanzitutto permesso la fruizione delle prime due settimane nell’anno 2014 stesso e alla violazione di tale obbligo il datore di lavoro risponde con una sanzione essendo sufficiente che il prestatore di lavoro non abbia fruito anche di un solo giorno di tale periodo stabilito.
Fermo restando che la contrattazione collettiva può estendere il periodo di ferie previsto dalla legge ma non ridurlo, e che può ridurre il limite delle 2 settimane “per esigenze eccezionali di servizio o aziendali”, così come prolungare il tetto massimo di 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie residue, il datore di lavoro è comunque tenuto a garantire al prestatore la fruizione – ininterrotta o frazionata – di tali due settimane entro e non oltre 18 mesi dal 31 dicembre 2014, termine che – per quanto concerne specificamente l’anno 2014 – scade proprio il 30 giugno 2016.