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CIGO: in G.U. i criteri per l'approvazione dei programmi

Pubblicato il 29 giugno 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2016 il Decreto 15 aprile 2016, che definisce i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), adottando quanto contenuto dall'art. 16, co. 2, del Decreto Legislativo n. 148/2015. Il Decreto, in particolare, fornisce indicazioni relativamente all'esame delle domande e disciplina le singole fattispecie che integrano le causali d’intervento della CIGO.

A norma dell’art. 11 del D.Lgs.n. 148/2015, dal 1° gennaio 2016 la CIGO è concessa dalla sede INPSterritorialmente competente in caso di:


  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato.


Si tratta, dunque, di eventi nei quali è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa. Inoltre, con la locuzione “non imputabili all’impresa o ai dipendenti”, si intendono eventi involontari e non riconducibili ad imperizia o negligenza delle parti.


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