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Disposizioni agevolate per le società in liquidazione

Pubblicato il 25 giugno 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Quando la società si trova in stato di liquidazione e non vi è esercizio di alcuna attività d’impresa, tutti gli immo­bili dalla stessa posseduti, a prescindere dalla loro natura e utilizzo, possono rientrare nelle disposizioni agevo­lative, di cui alla L. 208/2015 (Stabilità 2016). Tutto ciò alla luce dei chiarimenti forniti nella recente circolare n. 26/E dello scorso 1° giugno, con la quale l’Agenzia delle entrate ha fatto il punto sulle operazioni di assegnazione e cessione dei beni ai soci oggetto di imposizione sostitutiva ai sensi della citata disposizione normativa. Il chia­rimento delle entrate è in linea anche con le finalità che hanno ispirato il Legislatore a introdurre una tassazione agevolata delle operazioni di assegnazione/cessione dei beni immobili ai soci. La relazione di accompagnamento alla Stabilità 2016 descriveva l’insieme delle disposizioni in argomento come uno strumento utile a eliminare alcune situazioni di ambiguità per quanto concerne la titolarità, da parte di società (di capitali e di persone), di beni, immobili e mobili registrati, di natura non strumentale. Disposizioni che, in attesa che l’intera discipli­na delle società non operative venga ripensata, si legge ancora nella citata relazione, offrono alle società non operative l’opportunità (assegnazione e cessione ai soci o anche trasformazione in società semplice) per estro­mettere dal regime di impresa – a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste – quegli immobili per i quali a oggi non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli.

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