Quando la società si trova in stato di liquidazione e non vi è esercizio di alcuna attività d’impresa, tutti gli immobili dalla stessa posseduti, a prescindere dalla loro natura e utilizzo, possono rientrare nelle disposizioni agevolative, di cui alla L. 208/2015 (Stabilità 2016). Tutto ciò alla luce dei chiarimenti forniti nella recente circolare n. 26/E dello scorso 1° giugno, con la quale l’Agenzia delle entrate ha fatto il punto sulle operazioni di assegnazione e cessione dei beni ai soci oggetto di imposizione sostitutiva ai sensi della citata disposizione normativa. Il chiarimento delle entrate è in linea anche con le finalità che hanno ispirato il Legislatore a introdurre una tassazione agevolata delle operazioni di assegnazione/cessione dei beni immobili ai soci. La relazione di accompagnamento alla Stabilità 2016 descriveva l’insieme delle disposizioni in argomento come uno strumento utile a eliminare alcune situazioni di ambiguità per quanto concerne la titolarità, da parte di società (di capitali e di persone), di beni, immobili e mobili registrati, di natura non strumentale. Disposizioni che, in attesa che l’intera disciplina delle società non operative venga ripensata, si legge ancora nella citata relazione, offrono alle società non operative l’opportunità (assegnazione e cessione ai soci o anche trasformazione in società semplice) per estromettere dal regime di impresa – a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste – quegli immobili per i quali a oggi non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli.