L’incompatibilità tra la professione di commercialista e l’attività di impresa dipende anche dall’oggetto dell’attività svolta. Se è esclusivamente di gestione patrimoniale, immobiliare e mobiliare, l’insorgere di una ipotesi di incompatibilità è esclusa. È il principio che emerge dal pronto ordini (126/2016 del 20 giugno scorso) inviato dal Cndcec in risposta a un quesito sottoposto dall’Ordine di Livorno, in merito alla possibilità di escludere l’incompatibilità di cui all’articolo 4, D.Lgs. 139/2005 qualora il professionista rivesta la carica di socio accomandatario di società avente a oggetto esclusivo la gestione di quote di una Srl.