L’inquadramento Iva delle assegnazioni agevolate dipende da come è avvenuta, a suo tempo, l’acquisizione dell’immobile. Se l’operazione assume rilevanza ai fini Iva, si applicheranno le regole ordinarie. L’imposta di registro, quando proporzionale, è dimezzata, trovando applicazione le regole di determinazione del valore normale previste per le dirette, mentre le ipocatastali viaggiano sempre a misura fissa.
La circolare n. 26/E/2016 conferma che l’assegnazione non sarà soggetta a Iva e non dovrà essere emessa fattura, se l’immobile: è stato acquistato prima del 1973 (anno d’introduzione dell’Iva); è stato acquisito presso un soggetto privato; è stato acquistato con Iva interamente non detratta.
L’Agenzia – richiamando gli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, D.P.R. 633/1972 – fa riferimento a tutte le “tipologie” d’indetraibilità. In simili casi, bisognerà comunque fare attenzione anche a eventuali “accadimenti” successivi all’acquisto.
A differenza dell’assegnazione, rileva ai fini Iva la cessione di un bene acquisito prima del 1973 o presso un privato, nonché in caso di mancata detrazione integrale. Inoltre, se si tratta d’indetraibilità (integrale) da pro rata o oggettiva, la cessione sarà esente, ma dovrebbe trovare applicazione l’articolo 10, n. 27-quinquies, D.P.R. 633/1972.