L’immobile riscattato a seguito di un contratto di leasing, e assegnato in esenzione da Iva, comporta la rettifica della detrazione. Rettifica che dovrebbe riguardare soltanto l’Iva assolta sull’importo del riscatto. Ai fini della rettifica Iva, i fabbricati sono in ogni caso considerati beni ammortizzabili e qualora vengano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa si verifica il cambio di destinazione. Quindi, se l’assegnazione non è soggetta a Iva, deve essere rettificata la detrazione in ragione di tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio. La circolare n. 26/E precisa che, per i beni riscattati in forza di contratto di leasing, ai fini del computo del periodo decennale di rettifica della detrazione, occorre di regola fare riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice, in quanto da tale data decorre il periodo di monitoraggio. Si pone il problema sull’ammontare dell’Iva da sottoporre a rettifica: soltanto quella risultante dalla fattura del riscatto? Oppure quella detratta anche sui canoni di locazione finanziaria risalendo indietro nel tempo?
A parere di chi scrive, la rettifica Iva riguarda solo l’imposta relativa al riscatto e non quella relativa ai canoni.