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Sanzioni sulle ritenute al restyling

Pubblicato il 27 giugno 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Quali sono le sanzioni da versare se il sostituto di imposta intende sanare – tramite ravvedimento operoso – le violazioni di omessa esecuzione e mancato versamento delle ritenute? Fino al 31 dicembre 2015 non c’era alcun dubbio sulle sanzioni da applicare ai fini della regolarizzazione spontanea da parte dei sostituti di imposta delle violazioni di omessa esecuzione e mancato versamento delle ritenute fiscali.

Dal 1° gennaio 2016, invece, il de­creto di riforma delle sanzioni amministrative tributarie ha modificato l’articolo 14, D.Lgs. 471/1997 che discipli­na l’omessa esecuzione delle ritenute di imposta. Alla luce del nuovo dettato normativo e dell’unico chiarimento finora fornito dallo stesso legislatore, sembrerebbe corretto sostenere che: se il sostituto d’imposta ha violato sia l’obbligo di esecuzione delle ritenute che quello del loro versamento e intende sanare le violazioni mediante ravvedimento operoso, dovrebbe fare riferimento alla sola sanzione del 20% dell’importo non trattenuto, e non anche a quella del 30% dell’importo non versato; se il sostituto d’imposta ha violato soltanto l’obbligo di versa­mento delle ritenute fiscali, e non anche quello di esecuzione, e vuole sanare con ravvedimento operoso tale violazione, dovrebbe fare riferimento alla sanzione del 30%..

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Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

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Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

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Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

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