Quali sono le sanzioni da versare se il sostituto di imposta intende sanare – tramite ravvedimento operoso – le violazioni di omessa esecuzione e mancato versamento delle ritenute? Fino al 31 dicembre 2015 non c’era alcun dubbio sulle sanzioni da applicare ai fini della regolarizzazione spontanea da parte dei sostituti di imposta delle violazioni di omessa esecuzione e mancato versamento delle ritenute fiscali.
Dal 1° gennaio 2016, invece, il decreto di riforma delle sanzioni amministrative tributarie ha modificato l’articolo 14, D.Lgs. 471/1997 che disciplina l’omessa esecuzione delle ritenute di imposta. Alla luce del nuovo dettato normativo e dell’unico chiarimento finora fornito dallo stesso legislatore, sembrerebbe corretto sostenere che: se il sostituto d’imposta ha violato sia l’obbligo di esecuzione delle ritenute che quello del loro versamento e intende sanare le violazioni mediante ravvedimento operoso, dovrebbe fare riferimento alla sola sanzione del 20% dell’importo non trattenuto, e non anche a quella del 30% dell’importo non versato; se il sostituto d’imposta ha violato soltanto l’obbligo di versamento delle ritenute fiscali, e non anche quello di esecuzione, e vuole sanare con ravvedimento operoso tale violazione, dovrebbe fare riferimento alla sanzione del 30%..