Le novità in termini di sanzioni in vigore dal 2016 hanno riguardato anche le compensazioni indebite mediante l’utilizzo, nel modello F24, di un’eccedenza o di un credito d’imposta in misura superiore a quella spettante. In particolare, in base alle nuove disposizioni normative, l’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta «in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti» è sanzionato nella misura del 30% del credito utilizzato, salva l’applicazione di leggi speciali. In caso di utilizzo in compensazione di un credito inesistente, invece, la sanzione applicabile è confermata nella misura dal 100% al 200% della misura del credito, anche se non è più previsto l’aumento della sanzione al 200% quando l’importo del credito inesistente supera i 50mila euro per ciascun anno solare. Inoltre, per legge, in caso di indebita compensazione di crediti inesistenti rimane altresì esclusa la definizione agevolata della sanzione (articolo 16 e 17 del Dlgs 472/97). Pertanto, prima di effettuare il ravvedimento operoso è importante valutare con attenzione se il contribuente sia incorso nell’indebita compensazione di un credito inesistente o se, invece, abbia commesso la violazione di indebita compensazione di un credito non spettante