Deve essere annullato l’accertamento nei confronti del professionista, basato soltanto sulle indagini finanziarie, comunemente chiamati controlli bancari. Per la Cassazione, sentenza n. 12779/16 depositata il 21 giugno, deve essere accolto il ricorso del professionista, nel rispetto del «principio di diritto secondo cui l’ufficio non poteva adottare, a supporto della ripresa a tassazione, le sole risultanze bancarie dovendole verificare sulla base di ulteriori elementi probatori». Sono questi anche gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, depositata il 6 ottobre 2014, in base alla quale i prelevamenti non si devono considerare compensi.