L’integrazione dei nuovi delitti di false comunicazioni sociali è certamente più facilitata rispetto al passato. Le nuove fattispecie, rispetto al passato, in estrema sintesi: sono tutte ipotesi delittuose, punite con la reclusione; non richiedono più la querela del danneggiato; si configurano come reati di pericolo e non di danno non assumendo più alcun rilievo l’effettivo nocumento arrecato ai soci o creditori; non ci sono più soglie di punibilità. A fronte di tale allargamento (e aggravamento quanto alla pena edittale) della condotta illecita è stata introdotta la previsione per le società non quotate che i fatti materiali non corrispondenti al vero esposti nelle false comunicazioni sociali siano “rilevanti” (articolo 2621, cod. civ.). È necessario, comunque, che oltre alla falsità venga provata: la consapevolezza di commetterla (si pensi al caso del collegio sindacale che difficilmente potrebbe ritenersi consapevole di eventuali operazioni in nero svolte dalla società); il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.