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Reati perseguibili senza querela di parte

Pubblicato il 28 giugno 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

L’integrazione dei nuovi delitti di false comunicazioni sociali è certamente più facilitata rispetto al passato. Le nuove fattispecie, rispetto al passato, in estrema sintesi: sono tutte ipotesi delittuose, punite con la reclusione; non richiedono più la querela del danneggiato; si configurano come reati di pericolo e non di danno non assu­mendo più alcun rilievo l’effettivo nocumento arrecato ai soci o creditori; non ci sono più soglie di punibilità. A fronte di tale allargamento (e aggravamento quanto alla pena edittale) della condotta illecita è stata introdotta la previsione per le società non quotate che i fatti materiali non corrispondenti al vero esposti nelle false comu­nicazioni sociali siano “rilevanti” (articolo 2621, cod. civ.). È necessario, comunque, che oltre alla falsità venga provata: la consapevolezza di commetterla (si pensi al caso del collegio sindacale che difficilmente potrebbe ritenersi consapevole di eventuali operazioni in nero svolte dalla società); il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

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Scadenza del 21 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitutiva 18% + 3% ...

Scadenza del 21 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i versamenti relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell&rsquo...

Scadenza del 21 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d’imposta esistenti ne...