Dal 2016, per effetto della modifica dell’articolo 30, comma 4-bis, L. 724/1994, le società “di comodo” possono chiedere la disapplicazione della relativa disciplina attraverso la presentazione dell’interpello “probatorio” in luogo di quello “disapplicativo”. Il D.Lgs. 156/2015, in attuazione della legge delega 23/2014, ha modificato l’articolo 11 dello Statuto del contribuente con lo scopo di sostituire l’interpello concernente l’applicazione delle disposizioni tributarie nei casi di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni medesime, con nuove forme di interpello. Le tipologie di interpello ora ammesse, declinate e specificate nei commi 1 e 2, articolo 11, sono quattro: ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo. La procedura per la presentazione dell’interpello è ora disciplinata dal provvedimento del 4 gennaio 2016. Tra le novità si ricorda che l’istanza non deve più essere presentata alla DRE per il tramite della direzione provinciale ma deve essere presentata direttamente alla direzione regionale competente.