Più complicato dare «data certa» ai documenti dopo la soppressione del servizio a cura di Poste italiane Spa dallo scorso 1° aprile.
Dare «data certa» a un documento o un atto vuol dire attribuire allo stesso prova della sua formazione in un determinato momento o, comunque, fornire la prova che la sua esistenza è anteriore rispetto a uno specifico evento o una specifica data. Dal punto di vista normativo, e in particolare sotto il profilo civilistico, in materia di prove documentali, si deve necessariamente far riferimento agli articoli 2703 (sottoscrizione autenticata) e 2704 (data della scrittura privata nei confronti di terzi) cod. civ., i quali dispongono sui metodi utilizzabili per l’attribuzione della «data certa» ai documenti: atto pubblico, autenticazione di un notaio o di altro pubblico ufficiale, registrazione dell’atto presso un ufficio pubblico o di «ogni altro fatto» che stabilisca, in modo ugualmente certo, l’anteriorità della formazione del documento (comma 1, ultimo periodo, articolo 2704, cod. civ.). Inoltre, dottrina e giurisprudenza di legittimità, nel tempo, hanno ritenuto idonei, a rendere certa la data, l’utilizzazione del servizio presso i servizi postali con apposizione di apposito timbro direttamente sul documento, l’apposizione della «marca temporale» sui documenti informatici (si tratta di un sistema che si basa su un procedimento informatico stabilito dalla legge) e il servizio di posta elettronica certificata (pec).