Illegittima la rettifica di transfer pricing relativa al pagamento di royalties per l’utilizzo del marchio qualora l’Agenzia delle entrate si basi esclusivamente sui valori predeterminati riportati nella circolare n. 32/1980. Tale documento di prassi, dovrebbe infatti essere utilizzato solo quale base di partenza per la valutazione, secondo le regole dell’Ocse, della conformità a valore normale dei prezzi praticati intercompany. Questo quanto affermato dalla CTR di Milano nella sentenza n. 2931/1/2016.