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Trasferire la sede non serve a sfuggire al fallimento italiano

Pubblicato il 30 giugno 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il trasferimento di sede in un altro Stato membro, con la permanenza in Italia del centro degli interessi princi­pali dell’attività, non blocca la procedura di fallimento e la competenza dei giudici italiani. È la Corte di Giustizia dell’Unione Europea a chiarirlo con l’ordinanza del 24 maggio scorso (causa C-353/15). È stata la Corte di appello di Bari a sollevare il quesito pregiudiziale d’interpretazione sul Regolamento 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza, sostituito dal n. 2015/848.


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Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta s...

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Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, con la maggiorazione dello 0,80%, i versamenti relativi a:saldo IVA 2025 con maggi...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. IRAP 2026 Proroga Soggetti ISA

Versamento, con la maggiorazione dello 0,80%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non comme...