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Trasferire la sede non serve a sfuggire al fallimento italiano

Pubblicato il 30 giugno 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il trasferimento di sede in un altro Stato membro, con la permanenza in Italia del centro degli interessi princi­pali dell’attività, non blocca la procedura di fallimento e la competenza dei giudici italiani. È la Corte di Giustizia dell’Unione Europea a chiarirlo con l’ordinanza del 24 maggio scorso (causa C-353/15). È stata la Corte di appello di Bari a sollevare il quesito pregiudiziale d’interpretazione sul Regolamento 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza, sostituito dal n. 2015/848.


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Scadenza del 21 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitutiva 18% + 3% ...

Scadenza del 21 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i versamenti relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell&rsquo...

Scadenza del 21 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d’imposta esistenti ne...