Il trasferimento di sede in un altro Stato membro, con la permanenza in Italia del centro degli interessi principali dell’attività, non blocca la procedura di fallimento e la competenza dei giudici italiani. È la Corte di Giustizia dell’Unione Europea a chiarirlo con l’ordinanza del 24 maggio scorso (causa C-353/15). È stata la Corte di appello di Bari a sollevare il quesito pregiudiziale d’interpretazione sul Regolamento 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza, sostituito dal n. 2015/848.