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Trasferire la sede non serve a sfuggire al fallimento italiano

Pubblicato il 30 giugno 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il trasferimento di sede in un altro Stato membro, con la permanenza in Italia del centro degli interessi princi­pali dell’attività, non blocca la procedura di fallimento e la competenza dei giudici italiani. È la Corte di Giustizia dell’Unione Europea a chiarirlo con l’ordinanza del 24 maggio scorso (causa C-353/15). È stata la Corte di appello di Bari a sollevare il quesito pregiudiziale d’interpretazione sul Regolamento 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza, sostituito dal n. 2015/848.


Prossime scadenze

Calendario
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Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a novembre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’...