La declinazione italiana della regola del pro rata di detrazione dell’Iva per le imprese «miste» contrasta con la normativa dell’UE: in particolare, non è corretta l’applicazione del pro rata alla totalità dei beni e servizi acquistati, come previsto dal comma 5, articolo 19, D.P.R. 633/1972, dovendo il meccanismo proporzionale applicarsi soltanto ai beni e servizi utilizzati promiscuamente sia per operazioni con diritto a detrazione sia per operazioni esenti. Questo il parere che l’avvocato generale della Corte di Giustizia UE ha espresso nelle conclusioni presentate ieri nel procedimento pregiudiziale C-378/15, promosso dalla CTR del Lazio per sapere se la normativa e la prassi nazionale sul pro rata di detrazione sia conforme alla direttiva Iva.