Una svolta epocale nella materia delle garanzie rilasciabili a supporto della concessione di credito alle imprese da parte delle banche, con la finalità di stimolare l’erogazione di finanziamenti a fronte di un maggior grado di protezione delle ragioni del creditore in caso di inadempimento del debitore finanziato. Questo l’obiettivo del D.L. 59/2016 definitivamente approvato in Parlamento (la legge di conversione è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il quale punta su 2 nuovi istituti: la codificazione di una specifica versione del cosiddetto “patto marciano” e l’introduzione nel nostro ordinamento del “pegno non possessorio”. Per pegno non possessorio si intende il pegno concesso mediante atto scritto, pubblicato in un registro (il «registro dei pegni non possessori») tenuto con modalità informatiche dall’Agenzia delle entrate. Per effetto di questa pubblicità il pegno non possessorio si costituisce, prende grado (dal che la possibilità di una pluralità di gradi di pegno) e diviene opponibile ai terzi (anche nel caso di procedure concorsuali). Il pegno non possessorio è concedibile solo dagli imprenditori iscritti nel Registro Imprese e serve a garantire i crediti loro concessi, «presenti o futuri», «determinati o determinabili» (ma con specificazione del loro importo massimo) inerenti all’esercizio dell’impresa; e può essere impresso unicamente su: crediti derivanti l’esercizio dell’impresa o a essa inerenti; su beni mobili anche immateriali destinati all’esercizio dell’impresa (con esclusione dei beni mobili registrati) «esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo»..