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Correzioni a favore, tempi stretti

Pubblicato il 01 luglio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il contribuente può ritrattare la dichiarazione a suo favore soltanto entro l’anno successivo, utilizzando il credito che ne emerge in compensazione; l’Amministrazione finanziaria può invece effettuare (ora) gli accertamenti en­tro il quinto successivo (tralasciando le precedenti disposizioni – interpretate spesso fantasiosamente da taluni giudici - sul raddoppio dei termini). Se il contribuente vuol fare valere situazioni a suo favore oltre l’anno succes­sivo, non gli rimane, quindi, che l’istanza di rimborso (ex articolo 38, D.P.R. 602/1973), quando però ciò risulta possibile. Senza considerare che, di fronte a un istanza di rimborso, segue spesso il diniego o il silenzio-rifiuto, per cui poi il contribuente si trova costretto ad andare davanti ai giudici tributari (magari fino in Cassazione). Questo il desolante “specchio”, derivante dalla sentenza a Sezioni Unite 13378/16 della Corte di Cassazione, in cui risulta riflessa l’immagine di un sistema fiscale poco credibile e sul quale aleggia, inesorabile, la “solita om­bra” delle esigenze di cassa.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).