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Correzioni a favore, tempi stretti

Pubblicato il 01 luglio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il contribuente può ritrattare la dichiarazione a suo favore soltanto entro l’anno successivo, utilizzando il credito che ne emerge in compensazione; l’Amministrazione finanziaria può invece effettuare (ora) gli accertamenti en­tro il quinto successivo (tralasciando le precedenti disposizioni – interpretate spesso fantasiosamente da taluni giudici - sul raddoppio dei termini). Se il contribuente vuol fare valere situazioni a suo favore oltre l’anno succes­sivo, non gli rimane, quindi, che l’istanza di rimborso (ex articolo 38, D.P.R. 602/1973), quando però ciò risulta possibile. Senza considerare che, di fronte a un istanza di rimborso, segue spesso il diniego o il silenzio-rifiuto, per cui poi il contribuente si trova costretto ad andare davanti ai giudici tributari (magari fino in Cassazione). Questo il desolante “specchio”, derivante dalla sentenza a Sezioni Unite 13378/16 della Corte di Cassazione, in cui risulta riflessa l’immagine di un sistema fiscale poco credibile e sul quale aleggia, inesorabile, la “solita om­bra” delle esigenze di cassa.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).